Art. 24

Requisiti supplementari

In vigore dal 20 nov 2013
Requisiti supplementari 1.   Quando si usa il modulo B dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, l’esame UE per tipo è effettuato secondo le modalità indicate nel punto 2, secondo trattino, di tale modulo. Un tipo di produzione di cui al modulo B può applicarsi a più varianti di un prodotto, a condizione che: a) le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto; e b) le varianti del prodotto siano indicate nel corrispondente certificato di esame UE per tipo, se necessario attraverso modifiche al certificato originale. 2.   Quando si usa il modulo A1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, i controlli sul prodotto sono effettuati su uno o più unità da diporto che rappresentino la produzione del fabbricante e si applicano i requisiti supplementari di cui all’allegato VI della presente direttiva. 3.   Non si applica la possibilità di ricorrere a organismi interni accreditati di cui ai moduli A1 e C1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE. 4.   Quando si usa il modulo F dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, si applica la procedura descritta all’allegato VII della presente direttiva per la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico. 5.   Quando si usa il modulo C dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico della presente direttiva e se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema qualità quale descritto nel modulo H dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, un organismo notificato scelto dal fabbricante esegue o fa eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati da tale organismo, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Se il livello qualitativo risulta insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura di cui all’allegato VIII della presente direttiva.
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Requisiti supplementari (Art. 24 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo