Art. 25

Documentazione tecnica

In vigore dal 20 nov 2013
Documentazione tecnica 1.   La documentazione tecnica di cui all’, paragrafo 2, contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui all’, paragrafo 1 e all’allegato I. Essa contiene, in particolare, i documenti pertinenti elencati all’allegato IX. 2.   La documentazione tecnica assicura che la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la valutazione della conformità possano essere compresi chiaramente.
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Documentazione tecnica (Art. 25 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo