Art. 27
Autorità notificanti
In vigore dal 20 nov 2013
Autorità notificanti
1. Gli Stati membri designano un’autorità notificante responsabile dell’istituzione ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini della presente direttiva e per il controllo degli organismi notificati, inclusa il rispetto delle disposizioni dell’.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Se l’autorità notificante delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non sia un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all’. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L’autorità notificante si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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