Art. 50

Procedura di comitato

In vigore dal 20 nov 2013
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’. 5.   Il comitato è consultato dalla Commissione su qualsiasi questione per la quale il regolamento (UE) n. 1025/2012 o altra normativa dell’Unione richiedono la consultazione di esperti di settore. 6.   Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione relativa all’applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.
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Procedura di comitato (Art. 50 Direttiva (UE) 2013/53) — Testo vigente | Portale Normativo