Art. 50
Procedura di comitato
In vigore dal 20 nov 2013
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’.
5. Il comitato è consultato dalla Commissione su qualsiasi questione per la quale il regolamento (UE) n. 1025/2012 o altra normativa dell’Unione richiedono la consultazione di esperti di settore.
6. Il comitato può inoltre esaminare qualsiasi altra questione relativa all’applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente o da un rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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