Art. 44
Procedura a livello nazionale per i prodotti che comportano rischi
In vigore dal 20 nov 2013
Procedura a livello nazionale per i prodotti che comportano rischi
1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto della presente direttiva rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, effettuano una valutazione del prodotto interessato che investa i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva. Gli operatori economici interessati o l’importatore privato cooperano, ove necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.
Nel caso di un operatore economico, se, attraverso tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, da esse prescritto.
Nel caso di un importatore privato, qualora, nel corso di tale valutazione, le autorità di vigilanza del mercato constatino che il prodotto non rispetta i requisiti di cui alla presente direttiva, l’importatore privato è informato tempestivamente delle opportune misure correttive da adottare al fine di rendere il prodotto conforme a detti requisiti, sospenderne la messa in servizio o sospenderne l’uso, in proporzione alla natura del rischio.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l’organismo notificato competente.
L’ del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al presente paragrafo, secondo e terzo comma.
2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico interessato di adottare.
3. L’operatore economico assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
L’importatore privato assicura che siano adottate le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell’Unione per uso proprio.
4. Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
Qualora l’importatore privato non adotti le misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire la messa in servizio del prodotto o vietarne o limitarne l’uso nel loro territorio.
Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti gli elementi disponibili, in particolare i dati necessari per identificare il prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico interessato o dall’importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:
a)
alla mancata rispondenza del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone e alla tutela delle cose o dell’ambiente previste dalla presente direttiva; o
b)
a carenze delle norme armonizzate di cui all’ che conferiscono la presunzione di conformità.
6. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il ritiro del prodotto dal loro mercato.
Storico versioni
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