Art. 5
Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati
In vigore dal 22 ott 2013
Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati
1. Gli Stati membri fissano i valori di parametro applicabili al controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano conformemente all’allegato I.
2. Allorché i controlli delle acque destinate al consumo umano sono effettuati conformemente ai requisiti di cui all’allegato II della presente direttiva, il punto in cui i valori devono essere rispettati è:
a)
per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, il punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti normalmente utilizzati;
b)
per le acque fornite da una cisterna, il punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
c)
per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, il punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d)
per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, il punto in cui sono utilizzate nell’impresa.
3. La definizione dei punti in cui i valori devono essere rispettati di cui al paragrafo 2, lettera a), avviene fatta salva la scelta di un punto di prelievo, che può essere qualsiasi punto nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento a condizione che il valore di concentrazione tra il punto di prelievo e il punto in cui i valori devono essere rispettati non diminuisca.
Storico versioni
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