Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 22 ott 2013
Obblighi generali Fatte salve le disposizioni di cui all’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom (9), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controllo delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire che, in caso di inosservanza dei valori di parametro stabiliti in conformità della presente direttiva: a) si valuti se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento e, b) si adottino, ove necessario, provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:51:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi generali (Art. 4 Direttiva (UE) 2013/51) — Testo vigente | Portale Normativo