Art. 6

Controlli e analisi

In vigore dal 22 ott 2013
Controlli e analisi 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano sia effettuato in conformità delle strategie e alle frequenze di controllo di cui all’allegato II, al fine di accertare se i valori delle sostanze radioattive rispondano ai valori di parametro fissati ai sensi dell’, paragrafo 1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli siano effettuati in modo da assicurare che i valori misurati ottenuti siano rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell’anno. Per le acque destinate al consumo umano che sono confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, ciò fa salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004. 2.   I controlli relativi alla DI sono effettuati in conformità dei requisiti di cui all’allegato III e le caratteristiche di prestazione analitica sono conformi agli stessi requisiti. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori in cui sono analizzati i campioni siano dotati di un sistema di controllo analitico di qualità posto sotto la sorveglianza di un’organizzazione esterna riconosciuta a tal fine dall’autorità competente.
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