Art. 7

Provvedimenti correttivi e informazione della popolazione

In vigore dal 22 ott 2013
Provvedimenti correttivi e informazione della popolazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza di un valore di parametro fissato ai sensi dell’, paragrafo 1, sia esaminata immediatamente per individuarne la causa. 2.   In caso di inosservanza di un valore di parametro, lo Stato membro determina se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento. 3.   In presenza di un rischio ai sensi del paragrafo 2, lo Stato membro: a) adotta provvedimenti correttivi al fine di conformarsi ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione; e b) provvede a che la popolazione interessata sia: i) informata del rischio e dei provvedimenti correttivi adottati; e ii) consigliata sulle eventuali misure cautelative supplementari necessarie alla tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.
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Provvedimenti correttivi e informazione della popolazione (Art. 7 Direttiva (UE) 2013/51) — Testo vigente | Portale Normativo