Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ott 2013
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «acque destinate al consumo umano»:
a)
tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, cisterne, o in bottiglie o contenitori;
b)
tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, salvo il caso in cui le autorità nazionali competenti ritengano che la qualità dell’acqua non possa avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
2) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la concentrazione;
3) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un anno di ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, la cui presenza è stata rilevata nella fornitura di acque destinate al consumo umano ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;
4) «valore di parametro»: il valore delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano al di sopra del quale gli Stati membri valutano se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento e, ove necessario, adottano provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:51:oj#art-2