Art. 5 · Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati

Art. 5

Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati

In vigore dal 22 ott 2013
Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati 1.   Gli Stati membri fissano i valori di parametro applicabili al controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano conformemente all’allegato I. 2.   Allorché i controlli delle acque destinate al consumo umano sono effettuati conformemente ai requisiti di cui all’allegato II della presente direttiva, il punto in cui i valori devono essere rispettati è: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, il punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti normalmente utilizzati; b) per le acque fornite da una cisterna, il punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, il punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, il punto in cui sono utilizzate nell’impresa. 3.   La definizione dei punti in cui i valori devono essere rispettati di cui al paragrafo 2, lettera a), avviene fatta salva la scelta di un punto di prelievo, che può essere qualsiasi punto nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento a condizione che il valore di concentrazione tra il punto di prelievo e il punto in cui i valori devono essere rispettati non diminuisca.
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