Art. 124

Scambio di informazioni

In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di informazioni 1.   Gli Stati membri garantiscono che nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro filiazioni, o alle filiazioni di cui all', paragrafo 3, lo scambio delle informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente all' e al capo 3. 2.   Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti sue filiazioni sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si scambiano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza dell', esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare tale vigilanza a chiedere all'impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle a tali autorità. 3.   Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di società di partecipazione finanziaria mista, di enti finanziari o di società strumentali, la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati. Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio delle informazioni di cui all' tra le autorità competenti, restando inteso che la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni di cui all', paragrafo 3.
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Scambio di informazioni (Art. 124 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo