Art. 122

Richieste di informazioni e di ispezioni

In vigore dal 26 giu 2013
Richieste di informazioni e di ispezioni 1.   In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza su detti enti richiedono alla società di partecipazione mista e alle sue filiazioni, direttamente oppure per il tramite delle filiazioni che sono enti, di fornire tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su tali filiazioni. 2.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura stabilita all'. Se la società di partecipazione mista o una delle sue filiazioni è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la filiazione che è un ente, il controllo in loco delle informazioni è effettuata conformemente alla procedura di cui all'.
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Richieste di informazioni e di ispezioni (Art. 122 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo