Art. 118

Verifica delle informazioni riguardanti entità di altri Stati membri

In vigore dal 26 giu 2013
Verifica delle informazioni riguardanti entità di altri Stati membri Qualora, nell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in casi specifici, le informazioni riguardanti un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società strumentale, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all' o una filiazione di cui all', paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda alla verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
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Verifica delle informazioni riguardanti entità di altri Stati membri (Art. 118 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo