Art. 121

Qualifica degli amministratori

In vigore dal 26 giu 2013
Qualifica degli amministratori Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza di cui all', paragrafo 1, necessarie per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.
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Qualifica degli amministratori (Art. 121 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo