Art. 110

Revisione e valutazione e misure di vigilanza

In vigore dal 26 giu 2013
Revisione e valutazione e misure di vigilanza 1.   Le autorità competenti applicano il processo di revisione e di valutazione di cui alla sezione III del presente capo e le misure di vigilanza di cui alla sezione IV del presente capo conformemente con il livello di applicazione dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte uno, titolo II, di tale regolamento. 2.   Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013, alla vigilanza sulle imprese di investimento su base individuale si applicano i requisiti di cui all' della presente direttiva.
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Revisione e valutazione e misure di vigilanza (Art. 110 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo