Art. 111
Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata
In vigore dal 26 giu 2013
Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata
1. Se l'impresa madre è un ente impresa madre in uno Stato membro o un ente impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.
2. Se l'impresa madre di un ente è una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione.
3. Quando enti autorizzati in due o più Stati membri hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.
Quando le imprese madri di enti autorizzati in due o più Stati membri comprendono più di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sedi centrali in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.
4. Quando più enti autorizzati nell'Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
5. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 3 e 4 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero all'ente con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.
6. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 5.
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