Art. 106

Requisiti specifici in materia di pubblicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti specifici in materia di pubblicazione 1.   Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti: a) che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissino termini per la pubblicazione; b) che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio. 2.   Gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e la struttura dell'organizzazione del gruppo di enti, conformemente all', paragrafo 3, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-106

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti specifici in materia di pubblicazione (Art. 106 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo