Art. 106
Requisiti specifici in materia di pubblicazione
In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti specifici in materia di pubblicazione
1. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti:
a)
che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissino termini per la pubblicazione;
b)
che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio.
2. Gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e la struttura dell'organizzazione del gruppo di enti, conformemente all', paragrafo 3, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 2.
Storico versioni
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