Art. 106 · Requisiti specifici in materia di pubblicazione

Art. 106

Requisiti specifici in materia di pubblicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti specifici in materia di pubblicazione 1.   Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti: a) che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissino termini per la pubblicazione; b) che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio. 2.   Gli Stati membri abilitano le autorità competenti ad esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e la struttura dell'organizzazione del gruppo di enti, conformemente all', paragrafo 3, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 2.
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