Art. 4
Norme procedurali comuni
In vigore dal 9 ott 2012
Norme procedurali comuni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma della presente direttiva tra le competenti autorità o gli organismi delegati, le organizzazioni di reperimento e/o i centri per i trapianti:
a)
siano trasmesse in forma scritta, telematicamente o via fax;
b)
siano scritte in una lingua compresa tanto dal mittente quanto dal destinatario o, in assenza della stessa, in una lingua concordata tra i suddetti o, in assenza della stessa, in inglese;
c)
siano trasmesse senza indebito ritardo;
d)
siano registrate e possano essere messe a disposizione su richiesta;
e)
riportino la data e l’ora della trasmissione;
f)
riportino i recapiti della persona responsabile della trasmissione;
g)
contengano la seguente nota:
«Contiene dati personali. Da proteggere da divulgazione o accesso non autorizzati».
2. In casi d’urgenza le informazioni possono essere scambiate in forma verbale, in particolare relativamente agli scambi a norma degli . A tali contatti verbali deve far seguito una trasmissione per iscritto a norma dei suddetti articoli.
3. Lo Stato membro di destinazione o d’origine provvede affinché al mittente sia inviata conferma della ricezione delle informazioni trasmesse a norma della presente direttiva, conformemente al disposto del paragrafo 1.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il personale designato presso le autorità competenti o gli organismi delegati:
a)
sia disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana per i casi d’urgenza;
b)
possa ricevere e trasmettere le informazioni di cui alla presente direttiva senza indebito indugio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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