Art. 4 · Norme procedurali comuni

Art. 4

Norme procedurali comuni

In vigore dal 9 ott 2012
Norme procedurali comuni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse a norma della presente direttiva tra le competenti autorità o gli organismi delegati, le organizzazioni di reperimento e/o i centri per i trapianti: a) siano trasmesse in forma scritta, telematicamente o via fax; b) siano scritte in una lingua compresa tanto dal mittente quanto dal destinatario o, in assenza della stessa, in una lingua concordata tra i suddetti o, in assenza della stessa, in inglese; c) siano trasmesse senza indebito ritardo; d) siano registrate e possano essere messe a disposizione su richiesta; e) riportino la data e l’ora della trasmissione; f) riportino i recapiti della persona responsabile della trasmissione; g) contengano la seguente nota: «Contiene dati personali. Da proteggere da divulgazione o accesso non autorizzati». 2.   In casi d’urgenza le informazioni possono essere scambiate in forma verbale, in particolare relativamente agli scambi a norma degli . A tali contatti verbali deve far seguito una trasmissione per iscritto a norma dei suddetti articoli. 3.   Lo Stato membro di destinazione o d’origine provvede affinché al mittente sia inviata conferma della ricezione delle informazioni trasmesse a norma della presente direttiva, conformemente al disposto del paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale designato presso le autorità competenti o gli organismi delegati: a) sia disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana per i casi d’urgenza; b) possa ricevere e trasmettere le informazioni di cui alla presente direttiva senza indebito indugio.
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