Art. 2

Oggetto

In vigore dal 9 ott 2012
Oggetto In conformità all’articolo 29 della direttiva 2010/53/UE la presente direttiva definisce: a) le procedure per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione di organi e donatori; b) le procedure per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi; c) le procedure per garantire la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.
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