Art. 2
Oggetto
In vigore dal 9 ott 2012
Oggetto
In conformità all’articolo 29 della direttiva 2010/53/UE la presente direttiva definisce:
a)
le procedure per la trasmissione di informazioni circa la caratterizzazione di organi e donatori;
b)
le procedure per la trasmissione delle informazioni necessarie a garantire la tracciabilità degli organi;
c)
le procedure per garantire la segnalazione di reazioni ed eventi avversi gravi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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