Art. 3
Definizioni
In vigore dal 9 ott 2012
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«Stato membro d’origine», lo Stato membro nel quale l’organo è reperito allo scopo di essere trapiantato;
b)
«Stato membro di destinazione», lo Stato membro al quale l’organo è inviato allo scopo di essere trapiantato;
c)
«Numero identificativo nazionale del donatore/ricevente», il codice identificativo attribuito a un donatore o a un ricevente secondo il sistema di identificazione istituito a livello nazionale in conformità all’, paragrafo 2, della direttiva 2010/53/UE;
d)
«specifica dell’organo», la descrizione anatomica dell’organo, che comprende: 1) la denominazione (ad esempio cuore, fegato), 2) se del caso, la posizione (a sinistra o a destra) nel corpo; e 3) se si tratta dell’organo intero o di parte di esso, con l’indicazione del lobo o segmento dell’organo;
e)
«organismo delegato», un organismo al quale sono stati delegati compiti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1), della direttiva 2010/53/UE o un’organizzazione europea per lo scambio di organi alla quale sono stati delegati compiti a norma dell’articolo 21 della direttiva 2010/53/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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