Art. 6
Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi
In vigore dal 9 ott 2012
Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi
1. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine informino l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro di destinazione circa:
a)
la specifica dell’organo;
b)
il numero di identificazione nazionale del donatore;
c)
la data di reperimento;
d)
la denominazione e i recapiti del centro di reperimento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro di destinazione informino l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine circa:
a)
il numero di identificazione nazionale del ricevente oppure, se l’organo non viene trapiantato, la sua destinazione finale;
b)
la data dell’eventuale trapianto;
c)
la denominazione e i recapiti del centro per i trapianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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