Art. 6 · Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi

Art. 6

Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi

In vigore dal 9 ott 2012
Informazioni per garantire la tracciabilità degli organi 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine informino l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro di destinazione circa: a) la specifica dell’organo; b) il numero di identificazione nazionale del donatore; c) la data di reperimento; d) la denominazione e i recapiti del centro di reperimento. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro di destinazione informino l’autorità competente o l’organismo delegato dello Stato membro d’origine circa: a) il numero di identificazione nazionale del ricevente oppure, se l’organo non viene trapiantato, la sua destinazione finale; b) la data dell’eventuale trapianto; c) la denominazione e i recapiti del centro per i trapianti.
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