Art. 3
Definizioni
In vigore dal 4 lug 2012
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
b) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni»: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
c) «impianti fissi di grandi dimensioni»: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
i)
sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
ii)
sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e
iii)
possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) «macchine mobili non stradali»: le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
e) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
f) «produttore»: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (19):
i)
è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di detto Stato membro;
ii)
è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio di tale Stato membro, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);
iii)
è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro; o
iv)
vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo.
Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato essere «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iv);
g) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera f);
h) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
i) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
j) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
k) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale;
l) «rimozione»: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono contenute in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;
m) «dispositivo medico»: un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell', paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (20), che costituisca un'AEE;
n) «dispositivo medico-diagnostico in vitro»: un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell', paragrafo 2, della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (21), che costituisca un'AEE;
o) «dispositivo medico impiantabile attivo»: un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell', paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (22), che costituisca un'AEE.
2. Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto pericoloso», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all' della direttiva 2008/98/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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