dispositivo medico impiantabile attivo

Definizione data dalla norma indicata.

un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (22), che costituisca un'AEE. 2. Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto pericoloso», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Fonte: dir-2012-07-04-19art. 3
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