Questo termine è definito da 8 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un dispositivo medico ai sensi della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998
Fonte: dlgs-2014-03-04-38 — art. 3 →un «dispositivo medico» quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745. 2) «dispositivo medico-diagnostico in vitro»: qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire una o più delle segu
Fonte: reg-2017-04-05-746 — art. 2 →un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (20), che costituisca un'AEE
Fonte: dir-2012-07-04-19 — art. 3 →un dispositivo medico ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745
Fonte: reg-2021-12-15-2282 — art. 2 →un dispositivo medico quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), di tale regolamento, e un dispositivo medico-diagnostico in vitro quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (29)
Fonte: reg-2022-11-23-2371 — art. 3 →un dispositivo medico ai sensi della direttiva 90/385/CEE, della direttiva 93/42/CEE o della direttiva 98/79/CE
Fonte: dir-2011-03-09-24 — art. 3 →qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche: — diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie, — diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità, — studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico, — fornire informazioni attraver
Fonte: reg-2017-04-05-745 — art. 2 →un dispositivo medico quale definito all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/745, o un dispositivo medico diagnostico in vitro quale definito all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/746, e include accessori per tali dispositivi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/745 e dell’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/746
Fonte: reg-2022-01-25-123 — art. 2 →