Art. 4

Progettazione dei prodotti

In vigore dal 4 lug 2012
Progettazione dei prodotti Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2012:19:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo