Art. 13

Competenza nello Stato di emissione

In vigore dal 13 dic 2011
Competenza nello Stato di emissione 1.   L’autorità competente dello Stato di emissione ha competenza esclusiva per l’adozione di decisioni relative: a) alla proroga, al riesame, alla modifica, alla revoca e all’annullamento della misura di protezione e di conseguenza dell’ordine di protezione europeo; b) all’imposizione di una misura detentiva in conseguenza della revoca della misura di protezione, purché quest’ultima sia stata applicata sulla base di una sentenza ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/947/GAI o sulla base di una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’ della decisione quadro 2009/829/GAI. 2.   La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni adottate conformemente al paragrafo 1. 3.   Qualora una sentenza ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’ della decisione quadro 2009/829/GAI sia già stata trasmessa, o sia trasmessa in seguito all’emissione di un ordine di protezione europeo, ad un altro Stato membro, le successive decisioni previste da tali decisioni quadro sono adottate conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni quadro. 4.   Qualora una misura di protezione sia contenuta in una sentenza ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/947/GAI che è già stata trasmessa, o lo sia in seguito all’emissione di un ordine di protezione europeo, a un altro Stato membro, e l’autorità competente dello Stato di sorveglianza abbia adottato successive decisioni che pregiudicano gli obblighi o le istruzioni contenuti nella misura di protezione conformemente all’ di tale decisione quadro, l’autorità competente dello Stato di emissione proroga, riesamina, modifica, revoca o annulla senza indugio l’ordine di protezione europeo di conseguenza. 5.   L’autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione di ogni decisione adottata conformemente al paragrafo 1 o 4. 6.   Se l’autorità competente dello Stato di emissione ha revocato o annullato l’ordine di protezione europeo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o al paragrafo 4, l’autorità competente nello Stato di esecuzione interrompe le misure adottate conformemente all’, paragrafo 1, non appena ha ricevuto debita notifica dall’autorità competente dello Stato di emissione. 7.   Se l’autorità competente nello Stato di emissione ha modificato l’ordine di protezione europeo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o al paragrafo 4, l’autorità competente dello Stato di esecuzione, ove opportuno: a) modifica le misure adottate sulla base dell’ordine di protezione europeo conformemente all’; o b) rifiuta di eseguire la modifica del divieto o della restrizione laddove non rientri nei tipi di divieto o restrizione indicati nell’ o se l’informazione trasmessa con l’ordine di protezione europeo conformemente all’ è incompleta o non è stata completata nei termini indicati dall’autorità competente dello Stato di esecuzione conformemente all’, paragrafo 4.
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