Art. 7
Forma e contenuto dell’ordine di protezione europeo
In vigore dal 13 dic 2011
Forma e contenuto dell’ordine di protezione europeo
L’ordine di protezione europeo è emesso conformemente al modello riportato nell’allegato I della presente direttiva. Esso contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a)
l’identità e la cittadinanza della persona protetta, nonché l’identità e la cittadinanza del tutore o del rappresentante se la persona protetta è minore o legalmente incapace;
b)
la data a decorrere dalla quale la persona protetta intende risiedere o soggiornare nello Stato di esecuzione e il periodo o i periodi di soggiorno, se noti;
c)
il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e fax, nonché l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità competente dello Stato di emissione;
d)
i riferimenti (ad esempio tramite numero e data) dell’atto giuridico contenente la misura di protezione in base alla quale è stato emesso l’ordine di protezione europeo;
e)
una sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all’adozione della misura di protezione nello Stato di emissione;
f)
i divieti e le restrizioni imposti dalla misura di protezione su cui si fonda l’ordine di protezione europeo alla persona che determina il pericolo, il loro periodo di applicazione e l’indicazione dell’eventuale sanzione in caso di violazione dei divieti o delle restrizioni;
g)
il ricorso ad eventuale dispositivo tecnologico fornito alla persona protetta o alla persona che determina il pericolo come mezzo di esecuzione della misura di protezione;
h)
l’identità e la cittadinanza della persona che determina il pericolo, nonché i dati di contatto di tale persona;
i)
la concessione o meno di assistenza legale gratuita, nello Stato di emissione, alla persona protetta e/o alla persona che determina il pericolo, qualora tale informazione sia nota all’autorità competente dello Stato di emissione senza dover effettuare ulteriori indagini;
j)
ove opportuno, una descrizione delle altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui è esposta la persona protetta;
k)
se del caso, l’indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’ della decisione quadro 2009/829/GAI è già stata trasmessa allo Stato di sorveglianza, qualora diverso dallo Stato di esecuzione dell’ordine di protezione europeo, e i riferimenti dell’autorità competente di detto Stato per l’esecuzione di tale sentenza o decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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