Art. 8
Procedura di trasmissione
In vigore dal 13 dic 2011
Procedura di trasmissione
1. La trasmissione dell’ordine di protezione europeo da parte dell’autorità competente dello Stato di emissione all’autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all’autorità competente dello Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra tali autorità competenti.
2. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione non è nota all’autorità competente dell’altro Stato, quest’ultima compie tutti i relativi accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea di cui alla decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (9), tramite il membro nazionale di Eurojust o tramite il sistema nazionale di coordinamento Eurojust del proprio Stato, al fine di ottenere le necessarie informazioni.
3. L’autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di protezione europeo e non è competente a riconoscerlo trasmette d’ufficio l’ordine di protezione europeo all’autorità competente e ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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