Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2011
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«ordine di protezione europeo», una decisione adottata dall’autorità giudiziaria o equivalente di uno Stato membro in relazione ad una misura di protezione sulla cui base l’autorità giudiziaria o equivalente di un altro Stato membro prende misure appropriate secondo la propria legislazione interna al fine di continuare a proteggere la persona protetta;
2)
«misura di protezione», una decisione in materia penale, adottata nello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali, con la quale uno o più divieti o restrizioni di cui all’ sono imposti alla persona che determina il pericolo al fine di proteggere la persona protetta contro un atto di rilevanza penale che può metterne in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale;
3)
«persona protetta», la persona fisica oggetto della protezione derivante da una misura di protezione adottata dallo Stato di emissione;
4)
«persona che determina il pericolo», la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più divieti o restrizioni di cui all’;
5)
«Stato di emissione», lo Stato membro in cui è stata adottata la misura di protezione che costituisce la base dell’emissione di un ordine di protezione europeo;
6)
«Stato di esecuzione», lo Stato membro al quale è stato trasmesso, affinché lo riconosca, un ordine di protezione europeo;
7)
«Stato di sorveglianza», lo Stato membro al quale è stata trasmessa una sentenza ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’ della decisione quadro 2009/829/GAI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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