Art. 3

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 13 dic 2011
Designazione delle autorità competenti 1.   Ciascuno Stato membro indica alla Commissione quali autorità giudiziarie o equivalenti sono competenti ai sensi della legislazione nazionale a emettere e a riconoscere un ordine di protezione europeo, conformemente alla presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione. 2.   La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione di tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.
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