Art. 4
Ricorso a un’autorità centrale
In vigore dal 13 dic 2011
Ricorso a un’autorità centrale
1. Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, laddove previsto dal proprio ordinamento giuridico, più di un’autorità centrale per assistere le autorità competenti.
2. Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario lo rende necessario, affidare alla propria autorità centrale o alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrativa degli ordini di protezione europei e della corrispondenza ufficiale a essi relativa. Di conseguenza, tutte le comunicazioni, le consultazioni, gli scambi d’informazioni, le richieste e le notifiche tra autorità competenti possono essere trattate, ove opportuno, con l’assistenza dell’autorità centrale o delle autorità centrali designate dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri che intendano avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunicano alla Commissione le informazioni relative all’autorità centrale o alle autorità centrali designate. Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato di emissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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