Art. 14
Motivi di interruzione delle misure adottate sulla base di un ordine di protezione europeo
In vigore dal 13 dic 2011
Motivi di interruzione delle misure adottate sulla base di un ordine di protezione europeo
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può interrompere le misure adottate in esecuzione di un ordine di protezione europeo:
a)
se vi sono chiare indicazioni del fatto che la persona protetta non risieda né soggiorni nel territorio dello Stato di esecuzione o abbia definitivamente abbandonato tale territorio;
b)
se, secondo la legislazione nazionale, è scaduto il termine massimo di durata delle misure adottate in esecuzione di un ordine di protezione europeo;
c)
nel caso di cui all’, paragrafo 7, lettera b); o
d)
qualora una sentenza ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/947/GAI o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell’ della decisione quadro 2009/829/GAI sia trasmessa allo Stato di esecuzione dopo il riconoscimento dell’ordine di protezione europeo.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente di tale decisione l’autorità competente dello Stato di emissione e, ove possibile, la persona protetta.
3. L’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di interrompere le misure conformemente al paragrafo 1, lettera b), può invitare l’autorità competente dello Stato di emissione a fornire informazioni sulla necessità di proseguire la protezione prevista dall’ordine di protezione europeo nelle circostanze del caso in questione. L’autorità competente dello Stato di emissione risponde senza indugio a tale invito.
Storico versioni
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