Art. 14

Condizioni

In vigore dal 15 feb 2011
Condizioni 1.   Quando un’autorità competente fornisce informazioni a norma degli o 9, può chiedere all’autorità competente che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l’autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all’autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell’uso delle informazioni richieste. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri inviano una volta all’anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.
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Condizioni (Art. 14 Direttiva (UE) 2011/16) — Testo vigente | Portale Normativo