Art. 13

Richiesta di notifica

In vigore dal 15 feb 2011
Richiesta di notifica 1.   Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, l’autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione di atti analoghi nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all’applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte di cui alla presente direttiva. 2.   La richiesta di notificazione indica il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e precisa il nome e l’indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l’identificazione dello stesso. 3.   L’autorità interpellata informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, in particolare, della data in cui l’atto o la decisione sono stati notificati al destinatario. 4.   L’autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione in conformità delle norme sulla notificazione degli atti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate. L’autorità competente di uno Stato membro può notificare un documento, per posta raccomandata o elettronica, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:16:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Richiesta di notifica (Art. 13 Direttiva (UE) 2011/16) — Testo vigente | Portale Normativo