Art. 12
Controlli simultanei
In vigore dal 15 feb 2011
Controlli simultanei
1. Quando due o più Stati membri decidono di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare al fine di scambiare le informazioni così ottenute, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.
2. L’autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente le persone per le quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati dei casi per i quali essa propone un controllo simultaneo, indicando i motivi della scelta.
Essa specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.
3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all’autorità che ha proposto il controllo simultaneo.
4. L’autorità competente di ciascun Stato membro interessato designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
Storico versioni
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