Art. 10

Termini

In vigore dal 15 feb 2011
Termini 1.   L’autorità competente, quando dispone delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, le trasmette all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato al più presto, e comunque entro un mese dalla loro disponibilità. 2.   L’autorità competente cui le informazioni sono comunicate ai sensi dell’ accusa immediatamente ricevuta delle informazioni, se possibile per via elettronica, all’autorità competente che le ha trasmesse e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.
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Termini (Art. 10 Direttiva (UE) 2011/16) — Testo vigente | Portale Normativo