Art. 9

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni

In vigore dal 15 feb 2011
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni 1.   L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all’, paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro; b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d’imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d’imposta od un assoggettamento ad imposta nell’altro Stato membro; c) le relazioni d’affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell’altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell’uno o nell’altro Stato membro o in entrambi; d) l’autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d’imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all’interno di gruppi d’imprese; e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall’autorità competente dell’altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l’accertamento dell’imposta in quest’altro Stato membro. 2.   Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:16:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni (Art. 9 Direttiva (UE) 2011/16) — Testo vigente | Portale Normativo