Art. 8
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni
In vigore dal 15 feb 2011
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:
a)
redditi da lavoro;
b)
compensi per dirigenti;
c)
prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
d)
pensioni;
e)
proprietà e redditi immobiliari.
2. Entro il 1o gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie elencate al paragrafo 1 sulle quali dispongono di informazioni. Essi comunicano alla Commissioni ogni successiva modifica delle stesse.
3. L’autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo minimo. Essa ne informa la Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione una singola categoria sulla quale dispone di informazioni.
4. Entro il 1o luglio 2016 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.
5. Entro il 1o luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d’insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta una proposta al Consiglio concernente le categorie di reddito e di capitale e/o le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri.
Nell’esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l’ulteriore rafforzamento dell’efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l’innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:
a)
l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1o gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni; e
b)
l’elenco delle categorie di cui al paragrafo 1 sia ampliato per includere dividendi, plusvalenze e royalties.
6. La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.
7. La Commissione determina le modalità pratiche dello scambio automatico di informazioni secondo la procedura prevista dall’, paragrafo 2, prima delle date di cui all’, paragrafo 1.
8. Se gli Stati membri convengono uno scambio automatico di informazioni su categorie supplementari di reddito e di capitale in accordi bilaterali o multilaterali che concludono con altri Stati membri, essi trasmettono tali accordi alla Commissione che li mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri.
Storico versioni
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