Art. 5
Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta
In vigore dal 15 feb 2011
Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta
Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni previste all’, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.
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