Art. 5

Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta

In vigore dal 15 feb 2011
Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni previste all’, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.
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Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta (Art. 5 Direttiva (UE) 2011/16) — Testo vigente | Portale Normativo