Art. 16

Comunicazione di informazioni e documenti

In vigore dal 15 feb 2011
Comunicazione di informazioni e documenti 1.   Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’. Tali informazioni possono essere usate anche per l’accertamento e l’applicazione di altre imposte e dazi contemplati all’ della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (7), o per l’accertamento e l’applicazione dei contributi previdenziali obbligatori. Inoltre, esse possono essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti. 2.   Con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell’autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente che comunica le informazioni. 3.   Quando l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all’autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest’ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni. 4.   L’autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 2, trasmesse a norma del paragrafo 3, può essere concessa soltanto dall’autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni. 5.   Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall’autorità interpellata e trasmessi all’autorità richiedente in conformità della presente direttiva possono essere addotti come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un’autorità di tale Stato membro.
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Comunicazione di informazioni e documenti (Art. 16 Direttiva (UE) 2011/16) — Testo vigente | Portale Normativo