Art. 52

Consegna e ricezione dei rifiuti

In vigore dal 24 nov 2010
Consegna e ricezione dei rifiuti 1.   Il gestore dell’impianto di incenerimento dei rifiuti o dell’impianto di coincenerimento dei rifiuti adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull’ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. 2.   Prima dell’accettazione dei rifiuti nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente in base all’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. 3.   Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l’osservanza dei requisiti previsti dall’autorizzazione e specificati all’, paragrafo 2. Tali informazioni comprendono quanto segue: a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al paragrafo 4, lettera a); b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l’idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento; c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti. 4.   Prima dell’accettazione dei rifiuti pericolosi nell’impianto di incenerimento dei rifiuti o nell’impianto di coincenerimento dei rifiuti il gestore applica almeno le seguenti procedure: a) controllo dei documenti prescritti dalla direttiva 2008/98/CE e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti (37) e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose; b) prelievo di campioni rappresentativi, a meno che ciò non risulti inopportuno, per quanto possibile prima dello scarico, per verificarne mediante controlli la conformità alla descrizione di cui al paragrafo 3 e per consentire all’autorità competente di determinare la natura dei rifiuti trattati. I campioni di cui alla lettera b) sono conservati per almeno un mese dopo l’incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti in questione. 5.   L’autorità competente può concedere deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti che sono parte di un’installazione di cui al capo II e inceneriscono o coinceneriscono esclusivamente i rifiuti prodotti all’interno di tale installazione.
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