Art. 51

Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio

In vigore dal 24 nov 2010
Autorizzazione a modificare le condizioni di esercizio 1.   Per determinate categorie di rifiuti o per determinati processi termici l’autorità competente può autorizzare l’applicazione di condizioni diverse da quelle di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al paragrafo 4 di tale articolo, specificandole nell’autorizzazione, sempreché siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo. Gli Stati membri possono definire le norme che disciplinano tali autorizzazioni. 2.   Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti la modifica delle condizioni di esercizio non dà luogo a una maggiore quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di sostanze inquinanti organiche rispetto ai residui che si otterrebbero applicando le condizioni di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3. 3.   Le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1 rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell’allegato VI. Le emissioni di monossido di carbonio organico totale dei bollitori per corteccia utilizzati nelle industrie della pasta di legno e della carta che coinceneriscono i rifiuti nel luogo di produzione che erano in funzione e avevano un’autorizzazione prima del 28 dicembre 2002, e che erano autorizzati a modificare le condizioni di esercizio conformemente al paragrafo 1, rispettano inoltre i valori limite di emissione di cui alla parte 3 dell’allegato VI. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e i risultati delle verifiche effettuate nell’ambito delle informazioni fornite in conformità dei previsti obblighi di relazione a norma dell’.
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