Art. 53

Residui

In vigore dal 24 nov 2010
Residui 1.   La quantità e la nocività dei residui sono ridotte al minimo. I residui sono riciclati, se del caso, direttamente nell’impianto o al di fuori di esso. 2.   Il trasporto e lo stoccaggio intermedio dei residui secchi sotto forma di polveri sono effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell’ambiente di tali residui. 3.   Prima di determinare le modalità per lo smaltimento o il riciclaggio dei residui, sono effettuate opportune prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante, dei residui. Tali prove concernono l’intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
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