Art. 54

Modifica sostanziale

In vigore dal 24 nov 2010
Modifica sostanziale La modifica dell’attività di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi in un’installazione di cui al capo II che comporta l’incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.
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