Art. 5

Informazioni chiave per gli investitori

In vigore dal 1 lug 2010
Informazioni chiave per gli investitori 1.   Gli Stati membri assicurano che una versione aggiornata delle informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente venga messa a disposizione dei detentori di quote esistenti dell’OICVM oggetto di fusione. 2.   Le informazioni chiave per gli investitori dell’OICVM ricevente vengono fornite ai detentori di quote esistenti dell’OICVM ricevente qualora esse siano state modificate ai fini della fusione proposta.
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Informazioni chiave per gli investitori (Art. 5 Direttiva (UE) 2010/44) — Testo vigente | Portale Normativo